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Sez. L - , Sentenza n. 19580 del 04/08/2017 (Rv. 645591 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio dell'ente estinto e rapporti processuali pendenti - Inammissibilità dell'impugnazione proposta da o contro la società estinta - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645591-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

La cancellazione dal registro delle imprese, causando l’estinzione della società (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall'art. 10 l.fall.), ove intervenga nella pendenza di un giudizio nel quale essa sia parte, determina un’ipotesi di interruzione, con possibilità di prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non era più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, in assenza di ripartizione dell’attivo, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in sede di rinvio, aveva ritenuto ammissibile il ricorso in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., nei confronti di una società estinta, evento per il quale era stata dichiarata l'estinzione dell’originario giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)