Sez. L - , Ordinanza n. 29585 del 11/12/2017 (Rv. 646473 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Professori universitari - Incarico ex art. 12 del d.P.R. n. 382 del 1980 - Instaurazione di un autonomo rapporto di impiego - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In tema di rapporto di impiego dei professori universitari, l'incarico di direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca, disciplinato dall'art. 12 del d.P.R. n. 382 del 1980, per il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, rinveniente fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., anche in caso di collocamento in aspettativa del professore, non comporta l'instaurazione di un rapporto di impiego autonomo e distinto rispetto a quello che intercorre con l'Università, sicché il professore, autorizzato ad assumere l'incarico, viene a trovarsi con l'ente di ricerca solo in rapporto di servizio non soggetto, quanto alle ipotesi ed alle modalità del recesso, alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001.
Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 12, Costituzione art. 98, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)