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Sez. 3, Sentenza n. 6120 del 20/03/2006 (Rv. 587921 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Sentenza del giudice di pace secondo equità - Impugnazione per cassazione - Mancata indicazione nell'atto di citazione della data di comparizione davanti al giudice di pace - Violazione di legge processuale - Ammissibilità - Fondatezza - Nullità dell'atto di citazione - Mancata sanatoria stante la contumacia del convenuto.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587921-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nel caso in cui il ricorrente per cassazione impugni la sentenza resa secondo equità dal giudice di pace sostenendo che la copia dell'atto di citazione a lui notificata (copia che, in caso di contrasto con l'originale, prevale su quest'ultima) era priva della indicazione della data di comparizione, tanto da essere rimasto contumace nel relativo giudizio che lo ha visto soccombente, tale motivo, integrando censura di violazione di legge processuale, è ammissibile ai fini del sindacato di legittimità, ed è manifestamente fondata, comportando la nullità dell'atto stesso ai sensi del primo comma dell'articolo 164 cod. proc.civ., nullità che, stante la contumacia del medesimo convenuto, non era rimasta sanata. (La S.C. enunciando il suddetto principio di diritto, ha dunque cassato con rinvio la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)