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Sez. 6, Sentenza n. 2578 del 27/06/1995 Cc. (dep. 31/08/1995) Rv. 202580 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto | Bene individuato come corpo del reato di abuso di ufficio - Contestazione di inosservanza di norme - Omessa contestazione della finalità di procurare favore o danno a taluno - Configurabilità del reato - Esclusione - Legittimità del sequestro - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202580-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto

Non può ritenersi legittimamente disposto il sequestro preventivo di un bene individuato come corpo del reato di abuso di ufficio qualora siano stati contestati ai pubblici amministratori comportamenti realizzanti inosservanza di norme disciplinanti la loro attività nell'emissione dei provvedimenti adottati, senza peraltro indicare alcun dato significativo di una condotta dei medesimi diretta a favore od a danno di taluno. Invero, posto che tale finalità costituisce elemento essenziale del reato di abuso, l'omissione suddetta comporta la non configurabilità, neppure in astratto, del reato stesso, presupposto essenziale del sequestro a cui ricollegare i beni oggetto di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)