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Sez. 1, Sentenza n. 4935 del 07/03/2005 (Rv. 583507 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Apposizione in calce al provvedimento impugnato - Mancato riferimento al giudizio di cassazione - Invalidità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583507-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è validamente conferita la procura rilasciata a margine del provvedimento impugnato e priva del requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod.proc.civ., in quanto non specificamente riferita al giudizio di legittimità. (Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un Comune, che aveva rilasciato la procura al difensore - tra l'altro, priva della indicazione della data del conferimento e dell'autenticazione della sottoscrizione del Sindaco - in calce alla copia notificata della sentenza impugnata, senza che nella stessa fosse neanche menzionato il riferimento al giudizio di cassazione, non ricavabile, secondo la Corte, dalla intestazione del ricorso, in cui erano riportati gli estremi della deliberazione della giunta municipale autorizzativa della impugnazione, non risultando il predetto atto neppure richiamato dal testo dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)