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Sez. 1, Sentenza n. 5231 del 24/10/1985 (Rv. 442521 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - FATTO ILLECITO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - RISARCIMENTO DEL DANNO CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442521-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - FATTO ILLECITO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - RISARCIMENTO DEL DANNO CRITERI.*

Qualora la pubblica amministrazione occupi un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, e tale occupazione sia illegittima, per totale Mancanza di provvedimento autorizzativo, o per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione si configura legittima, la radicale trasformazione del fondo, con l'irreversibile sua destinazione alla realizzazione di detta opera, comporta l'Estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore. Ciò configura un fatto illecito istantaneo, con effetti permanenti, che rende irrilevante l'eventuale successiva adozione del decreto di espropriazione, e che abilita il privato, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della specificata trasformazione, a chiedere la condanna del suddetto ente al risarcimento del danno mediante il pagamento di una somma pari al valore corrente di mercato alla stessa data (con la rivalutazione monetaria fino al giorno della decisione), e, quindi, tenendo conto dell'incidenza su tale valore della destinazione urbanistica, nonché, ove questa sia diversa dall'effettiva destinazione consentita, di tale ultima destinazione (quale quella edificatoria, che sia evincibile, nonostante la diversa previsione degli strumenti urbanistici, dalle caratteristiche intrinseche della zona in cui il fondo è compreso, dalla presenza di infrastrutture, vie e mezzi di comunicazione; dall'adiacenza a terreni edificati ovvero destinati ad insediamenti residenziali od industriali, ecc.). (V 1464/83, mass n 426292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)