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Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato

Testo in vigore al

Capo II. Riordinamento dei ruoli del personale della polizia di stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica.

Art. 5

1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, sono modificate a norma dei seguenti commi.

2. Il primo comma dell'art. 1, e' cosi' modificato:

  1. a) le parole "di equipaggiamento ed accasermamento," sono sostituite dalle seguenti: "di equipaggiamento, di accasermamento,";

  2. b) i numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:
    "1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;
    2) ruolo dei revisori tecnici;
    3) ruolo dei periti tecnici;
    4) ruolo dei direttori tecnici;
    5) ruolo dei dirigenti tecnici.".

3. All'art. 1, terzo comma, le parole "i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, collaboratori, dei revisori, dei periti" sono sostituite dalle seguenti: "i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti".

4. L'art. 3, come modificato con legge 12 agosto 1982, n. 569, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Ruolo degli operatori e collaboratori tecnici). - 1. Il ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
operatore tecnico;
operatore tecnico scelto;
collaboratore tecnico;
collaboratore tecnico capo".

5. L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate.
2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
3. Al personale delle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato.
4. Gli appartenenti alle qualifiche di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale.".

6. Il primo comma dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
"L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.".

7. Dopo l'art. 6 l'intitolazione "CAPO III" e' soppressa e gli articoli 7 ed 8 sono abrogati.

8. L'art. 9, come modificato dall'art. 19 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Promozione a collaboratore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore tecnico scelto.".

9. L'art. 10 e' abrogato.

10. L'art. 11, come modificato dall'art. 19 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di collaboratore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di collaboratore tecnico.".

Art. 6

1. Le disposizioni del Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.

2. Dopo l'art. 13, abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, l'intitolazione "CAPO IV" e' sostituita dalla seguente: "CAPO III".

3. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 sono abrogati.

4. Dopo l'art. 20 sono inseriti i seguenti:
"Art. 20-bis (Ruolo dei revisori tecnici). - 1. Il ruolo dei revisori tecnici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice revisore tecnico;
revisore tecnico;
revisore tecnico capo.".
Art. 20-ter (Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito.
Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di revisore tecnico capo, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato.
Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame teorico pratico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio. La commissione giudicatrice del concorso, costituita con le modalita' previste dall'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle categorie di titoli e la composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita' di cui al comma 4.
Art. 20-quinquies (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 20-quater, comma 1, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente al corso per piu' di sessanta giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o a malattia contratta per motivi di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I frequentatori provenienti dal ruolo degli operatori e collaboratori tecnici dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta', sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare dalla causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. I frequentatori provenienti dagli operatori e collaboratori tecnici che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nel suddetto ruolo senza detrazione di anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.
Art. 20-sexies (Promozione alla qualifica di revisore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 20-septies (Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.".

5. L'art. 21 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Mobilita' nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici). - 1. E' in facolta' dell'amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici e dei revisori tecnici frequenti anche dopo la nomina, corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per il ruolo di appartenenza.".

Art. 7

1. Le disposizioni del Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono modificate a norma dei seguenti commi.

2. La intitolazione "CAPO V" e' sostituita dalla seguente: "CAPO IV".

3. L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Ruolo dei periti tecnici). - 1. Il ruolo dei periti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice perito tecnico;
perito tecnico;
perito tecnico capo;
perito tecnico superiore.".

4. L'art. 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei periti tecnici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito.
2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici possono essere preposti alla direzione di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
4. In caso di assenza o impedimento il personale del ruolo dei periti puo' sostituire il superiore gerarchico.
5. Il personale appartenente alla qualifica di perito tecnico superiore svolge, oltre ai compiti di cui ai commi precedenti funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli nella direzione di uffici in caso di assenza o impedimento.".

5. L'art. 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Nomina a vice perito tecnico). - 1. La nomina alla qualifica di vice perito tecnico si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente, mediante pubblico concorso per titoli ed esami;
b) per il restante cinquanta per cento, mediante concorso interno per titoli ed esami.".

6. Dopo l'art. 25 sono inseriti i seguenti:
"Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di titolo di studio d'istruzione secondaria di secondo grado, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio di cui al comma 1.
3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno dodici mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attivita' tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
9. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso, sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso.
Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice perito tecnico).
- 1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami, di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta e in un colloquio ed e' riservato al personale del ruolo dei revisori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a tre anni, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a 'buono'.
2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonche' la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a dodici mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
5. Le modalita' del concorso, la composizione della Commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali e' indetto il concorso.
6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale, formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso.
Art. 25-quater (Dimissioni dal corso). - 1. E' dimesso dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis e 25-ter il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di sessanta giorni. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermita' o altra causa indipendente dalla propria volonta' sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i quarantacinque giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica che non superano il corso permangono nella qualifica rivestita nei suddetti ruoli senza detrazione dell'anzianita', sono restituiti al servizio e sono ammessi, a domanda, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti previsti.".

7. Gli articoli 26 e 27 sono abrogati.

8. L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Promozione a perito tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice periti tecnici che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 25-bis e 25-ter.".

9. Gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

10. L'art. 31 e' sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Promozione a perito tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".

11. Dopo l'art. 31 sono inseriti i seguenti:
"Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 31-ter. - 1. Nei confronti degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente decreto si applica, quando compatibile, per il periodo di frequenza dei corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.".

Art. 8

1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria) . - 1. Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate e la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici limitatamente alle funzioni esercitate.
2. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici e ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate.".

Art. 9

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituita dalla tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' sostituita, nelle parti relative ai ruoli degli operatori tecnici e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici, dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

2. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita, nelle parti relative ai ruoli di cui al comma 1, dalla tabella 3 allegata al presente decreto.

Capo III. Riordinamento dei ruoli del personale della banda musicale della polizia di stato.

Art. 10

1. Le disposizioni del Titolo II - Capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, sono modificate a norma dei seguenti commi:

2. Al primo comma dell'art. 7, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) centotre orchestrali".

3. Al primo comma dell'art. 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) ruolo degli orchestrali: centotre posti".

4. L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Ruolo degli orchestrali). - 1. Il ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
I Parte:
I Parte A
I Parte B
II Parte:
II Parte A
II Parte B
III Parte:
III Parte A
III Parte B
2. Agli appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.".

5. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.
4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo
sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.".

6. L'intitolazione dell'art. 17 e' sostituita dalla seguente:
"(Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale)".

7. L'intitolazione dell'art. 20 e' sostituita dalla seguente:
"(Concorso per la nomina ad orchestrale)".

8. L'intitolazione dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente:
"(Modalita' di svolgimento del concorso per le nomine ad orchestrale)".

9. Dopo l'art. 15, e' inserito il seguente:
"Art. l5-bis (Progressione). - 1. La progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianita' senza demerito al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G allegata al presente decreto.".

10. All'art. 27, comma 2, la parola "esecutori" e' sostituita dalla seguente:
"orchestrali".

Capo IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 12

1. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.

2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.

3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendenti del nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.

4. Gli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria e la qualifica di inquadramento con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, collocandosi in ruolo, per ciascuna qualifica, successivamente al personale inquadrato a norma dei commi 1, 2 e 3. Gli assistenti capo che non partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo di appartenenza.

5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie.

6. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 24-sexies e 24-septies beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 13

1. Il personale del ruolo degli ispettori e dei sovrintendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, istituito con il presente decreto, conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento:

  1. a) nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, gli ispettori capo e gli appartenenti al ruolo degli ispettori provenienti dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in possesso di un'anzianita' di servizio nel predetto ruolo dei sottufficiali non inferiore a cinque anni;

  2. b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore principale e di ispettore, nonche' il personale appartenente al ruolo degli ispettori proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non compreso nella lettera a);

  3. c) nella qualifica di ispettore, il personale che riveste la qualifica di vice ispettore non compreso nelle lettere precedenti;

  4. d) nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente.

2. Il personale di cui alla lettera b) che riveste la qualifica di ispettore principale conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, quattro anni della anzianita' complessiva maturata nella qualifica di ispettore, nonche' quattro quinti di quella maturata nella qualifica di ispettore principale; quello che riveste la qualifica di ispettore mantiene quattro quinti dell'anzianita' maturata nella qualifica. Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianita' per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianita' maturata nel ruolo degli ispettori prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui alla lettera b) e c) del comma 1, il periodo di anzianita' residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente, ad ispettore superiore ad ispettore capo, e' ridotto di un quinto.

4. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni.

Art. 14

1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, anche in soprannumero:

  1. a) secondo le modalita' previste dall'art. 31-bis, lettera a);

  2. b) per contingenti di 1000 posti l'anno, previa selezione alla quale e' ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.

2. Alla selezione di cui al comma 1 puo' partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della deplorazione ed abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono".

3. Le procedure inerenti alla prima delle selezioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono avviate immediatamente dopo l'effettuazione dell'inquadramento previsto all'articolo 13, comma 1, lettera a) e le sole promozioni relative a detta prima selezione sono conferite con decorrenza dalla data dell'inquadramento suddetto ai soli fini giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore superiore andandosi a collocare nel ruolo immediatamente dopo gli ispettori superiori inquadrati nella qualifica ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), che, prima dell'inquadramento, li precedevano nel ruolo.

Art. 15

1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

2. Il ruolo ad esaurimento degli ispettori comprende l'unica qualifica di ispettore capo.

3. Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in godimento.

4. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori provenienti dalla qualifica di sovrintendente principale conseguira' il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica di inquadramento conservando a tal fine l'anzianita' maturata nella qualifica di sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

5. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente articolo assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Essi sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori.

6. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in possesso delle prescritte anzianita' di servizio nella qualifica, saranno scrutinabili, per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili, a norma dell'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale, in possesso del prescritto titolo di studio, potra' inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera d).

7. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso con il trattamento economico piu' favorevole e con l'indennita' pensionabile della nuova qualifica.

Art. 16

1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14.

Art. 17

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, a quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici.

2. Prima di procedere all'inquadramento di cui al comma 1, le promozioni ancora non conferite nel ruolo dei periti tecnici saranno attribuite, ora per allora, nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica, prescindendo dai contingenti dei vari profili professionali. A tal fine le promozioni alla qualifica di perito tecnico principale non ancora conferite saranno attribuite, ora per allora, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutini per merito comparativo ai quali e' ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Art. 18

1. Il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici ed il personale del ruolo dei revisori tecnici che, in virtu' delle disposizioni del presente capo, e' ammesso all'inquadramento del ruolo dei revisori tecnici e nel ruolo dei periti tecnici, frequenta un corso straordinario di aggiornamento della durata di tre mesi da effettuarsi sulle materie tecniche del corrispondente profilo professionale del ruolo di inquadramento, con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Detto decreto deve contenere la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali della qualifica di provenienza e quelli del ruolo di inquadramento.

Art. 19

1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico scientifica o tecnica.

2. Il ruolo ad esaurimento dei periti tecnici comprende l'unica qualifica di perito tecnico capo.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.

Art. 20

1. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato secondo l'ordine di ruolo e di qualifica, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli orchestrali, istituito con il presente decreto conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento:

  1. a) nella qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, gli esecutori della prima parte A e B, nonche' gli esecutori della seconda parte A e B con una anzianita' nella parte non inferiore a otto anni e gli esecutori della terza parte A e B con una anzianita' nella parte non inferiore a quindici anni;

  2. b) nella qualifica di orchestrale perito tecnico capo, gli esecutori della seconda parte A e B e gli esecutori della terza parte A e B non compresi nella lettera a).

2. Ai fini della progressione in carriera, le anzianita' di servizio nelle qualifiche di ruolo degli esecutori sono valutate secondo le disposizioni previste dall'art. 14 del presente decreto, in quanto compatibili.

Art. 21

1. In corrispondenza dei posti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 15 e 18 sono resi indisponibili altrettanti posti rispettivamente nel ruolo degli ispettori e nel ruolo dei periti tecnici.

2. In corrispondenza dei posti del personale eventualmente inquadrato in soprannumero ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, sono resi indisponibili altrettati posti nel ruolo degli agenti e assistenti.

Art. 23

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, relativanente al personale comunque in servizio alla stessa data.

Art. 24

1. Alla legge 1 aprile l981, n. 12l, dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:
"Art. 43-bis - 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente articolo e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retribuitivo, nonche', ove spettanti, di quelli stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.
2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 1 , corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'enanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
BRANCACCIO, Ministro dell'interno
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO