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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5355 del 27/02/2020 (Rv. 657361 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - GENERI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO - IN GENERE | Tarsu - Destinazione d’uso dell’immobile - Potere dei Comuni di applicare la tariffa in base alla concreta attività economica svolta - Regolamento comunale che equipara l’attività di B&B alle strutture recettive e alberghiere - Disapplicazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657361-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - GENERI ASSOGGETTABILI AL TRIBUTO - IN GENERE

In tema di TARSU, l'applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, ma può essere ancorata all'attività che venga concretamente svolta al suo interno, come consentito dall'art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993. Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all'esercizio del "Bed and breakfast" ad un albergo, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall'ordinamento e non vietata da alcuna norma statale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)