Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015 (Rv. 636766 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Giudizio di separazione - Collocamento del figlio minore - Omessa ed errata valutazione delle relazioni psicosociali e dei correlati atti - Vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
In tema di procedimento per collocamento del figlio minore nell'ambito di una separazione fra coniugi, non è denunciabile in cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. nella l. n. 134 del 2012, la mera omessa od errata valutazione da parte del giudice di merito delle relazioni psicosociali acquisite agli atti e dei pareri psicodiagnostici prodotti, non traducendosi in una anomalia motivazionale e in una totale omissione ove nel provvedimento sia stato dato risalto all'esigenza di assicurare la conservazione di un regolare rapporto tra il minore ed il genitore non collocatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)