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Sez. 1, Ordinanza n. 561 del 07/03/1977 Cc. (dep. 04/06/1977) Rv. 136137 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - ELEMENTI PROBATORI - INFORMAZIONI DELLA POLIZIA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136137-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - ELEMENTI PROBATORI - INFORMAZIONI DELLA POLIZIA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

In materia di misure di prevenzione, non essendo sempre possibile la identificazione di elementi di prova decisivi ed univoci, il convincimento del giudice si puo fondare anche esclusivamente sulle informazioni fornite dalla polizia, della cui veridicita non e necessario trarre aliunde la conferma, salvo che dalle prove fornite dall'interessato risultino elementi in antitesi con dette informazioni.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)