Sez. U, Sentenza n. 6635 del 15/06/1993 (Rv. 482778 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Atto pubblico - Efficacia | Atti giudiziari - Notificazione - Consegnatario dell'atto - Dichiarazione relativa alla situazione di convivenza con il destinatario della notificazione - Efficacia probatoria privilegiata - Esclusione - Prova contraria - Ammissibilità - Limiti.
Prova civile - Documentale (prova) - Atto pubblico - Efficacia
L'efficacia probatoria privilegiata (fino a querela di falso) che l'art. 2700 cod. civ. riconosce all'atto pubblico (quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il primo dichiari avvenuti in sua presenza) non si estende al contenuto sostanziale delle dette dichiarazioni e, pertanto, in tema di notificazione di atti giudiziari, non copre la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell'atto circa le qualità o le condizioni personali del destinatario della notificazione stessa, quale la situazione di convivenza, quanto questa non è frutto di indagini o accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario ed è, per tale ragione, suscettibile di prova contraria, da parte dell'interessato, non tenuto alla querela di falso avverso il contenuto di quelle dichiarazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)