Sez. 1, Sentenza n. 6942 del 08/04/2004 (Rv. 571985 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Tempo degli effetti del provvedimento amministrativo - Regola della irretroattività - Retroattività per determinazione volontaria - Limiti - Impossibilità di ledere le posizioni giuridiche dei terzi - Fattispecie.
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Allorché il provvedimento amministrativo incida negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, esso non può avere effetto retroattivo, in applicazione del principio di legalità, ad onta di una diversa determinazione volontaria dell'Amministrazione. Sicché, ove la deliberazione del consiglio comunale, concernente l'aumento dei canoni di concessione per l'uso dei loculi cimiteriali, sia intervenuta successivamente al momento del rinnovo della concessione secondo la previgente disciplina amministrativa (con il pagamento, del parte del concessionario, del canone dovuto), l'Amministrazione non può pretendere, da parte del concessionario, il pagamento di alcuna somma a titolo di integrazione.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)