Sez. L, Sentenza n. 2271 del 03/04/1985 (Rv. 440162 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AVVIAMENTO AL LAVORO E ASSUNZIONE DEL LAVORATORE - NATURA RISPETTIVA - ASSUNZIONE MEDIANTE PURO E SEMPLICE INSERIMENTO DEL LAVORATORE NEL CONTESTO AZIENDALE - IDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AVVIAMENTO AL LAVORO E ASSUNZIONE DEL LAVORATORE - NATURA RISPETTIVA - ASSUNZIONE MEDIANTE PURO E SEMPLICE INSERIMENTO DEL LAVORATORE NEL CONTESTO AZIENDALE - IDONEITÀ.*
Nel sistema delle assunzioni obbligatorie disciplinato dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, l'avviamento al lavoro, che è atto amministrativo, va distinto dall'assunzione del lavoratore, che è atto privatistico negoziale: il primo atto è costitutivo dello Obbligo dell'imprenditore di assumere l'invalido, il secondo rappresenta l'adempimento di tale Obbligo e, ancorché si qualifichi come atto dovuto, ha pur sempre natura di atto contrattuale, che, risolvendosi nella Costituzione del rapporto di lavoro, per la quale non sono previste particolari forme, ben può ridursi soltanto all'assunzione del lavoratore, intesa come inserimento del lavoratore nel contesto aziendale per l'esplicazione, contro retribuzione, di una determinata attività. (V 5394/83, mass n 430309; (V 3910/83, mass n 428835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)