Sez. 5, Sentenza n. 475 del 02/07/2014 Ud. (dep. 08/01/2015) Rv. 262167 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Diritto di critica - Contemperamento con gli artt. 2 e 3 Cost. - Necessità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica ovvero di asserzione di verità deve, comunque, essere contemperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost., sicchè qualora esso si concreti nell'attribuire ad un cittadino il fatto vero di una condanna penale è necessario che il riferimento a detto evento screditante si inserisca in un contesto in cui sia necessario e pertinente, al fine di evitare che il cittadino assoggettato a processo o a condanna penale divenga impunemente perenne bersaglio del discredito dei consociati. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità per il reato di diffamazione di un avvocato che nel corso di un'udienza si era rivolto al collega avversario con la seguente espressione: "il titolare del tuo studio è un pregiudicato", al di fuori di qualsiasi nesso con la causa in trattazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)