Sez. L, Sentenza n. 1691 del 03/03/1990 (Rv. 465651 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - PROCESSI CON PLURALITÀ DI PARTI - RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO NELLE FORME DEL RICORSO PRINCIPALE - PRESUPPOSTI - PREPOSIZIONI NEI TERMINI - DIMOSTRAZIONE DELLA OSSERVANZA DI QUESTI ULTIMI - PORTATA - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - PROCESSI CON PLURALITÀ DI PARTI - RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO NELLE FORME DEL RICORSO PRINCIPALE - PRESUPPOSTI - PREPOSIZIONI NEI TERMINI - DIMOSTRAZIONE DELLA OSSERVANZA DI QUESTI ULTIMI - PORTATA - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Nei processi con pluralità di parti, l'ammissibilità del ricorso incidentale per Cassazione, proposto (entro i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) nelle forme dell'impugnazione principale dai legittimati ai sensi dell'art. 371, commi primo e secondo, cod. proc. civ., presuppone - oltre la condizione della sua riunione, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., all'impugnazione (principale) per prima proposta - che la proposizione del detto ricorso incidentale sia avvenuta nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla data dell'ultima notifica del ricorso principale (art. 371, primo comma, in relazione all'art. 370, ultimo comma, cod. proc. civ.) o dalla data di notifica dello stesso atto al ricorrente incidentale, e va pertanto esclusa (con conseguente assorbimento dell'indagine in ordine alla sussistenza della condizione della riunione) ove tale soggetto, non avendo neanche indicato la data di dette notifiche, non abbia dimostrato di aver osservato il suindicato termine di decadenza. (V 4381/87, mass n 453113; (V 6945/86, mass n 449046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)