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Sez. 6 - , Sentenza n. 28796 del 15/09/2020 Cc. (dep. 16/10/2020) Rv. 279630 - 01

PARTITI POLITICI | Finanziamento illecito - Somme erogate ad una fondazione politica - Configurabilità del reato - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279630-01

PARTITI POLITICI

È configurabile il reato di finanziamento illecito ai partiti, di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, mediante erogazione di contributi in favore di una fondazione politica, quando quest'ultima, a prescindere dalla sua cornice formale, costituisca un tramite per le erogazioni destinate al partito, ponendosi come uno strumento inserito nell'azione del partito o dei suoi esponenti, senza possibilità di ravvisare in essa una diversa ragione di operatività effettiva.

Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7, Legge 18/11/1981 num. 659 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)