Sez. 5, Sentenza n. 20394 del 18/10/2004 (Rv. 577745 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Ricorso per Cassazione - Ufficiale giudiziario - Competenza promiscua - Conseguenze - Proroga dei termini di decadenza per mancato funzionamento dell'ufficio notifiche del luogo di emanazione della sentenza impugnata - Operatività in ordine alla notificazione del ricorso per Cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La notifica del ricorso per Cassazione costituisce un atto a competenza promiscua, interessante non solo la città di Roma, ma anche il luogo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, e può, quindi, essere eseguita, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, sia dagli ufficiali giudiziari addetti al luogo del ricorso - ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, - sia da quelli addetti all'ufficio del luogo in cui è stata emanata la sentenza impugnata. Ne consegue che la proroga dei termini di decadenza disposta con decreto del Ministero della giustizia (nella specie, D.M. 18 febbraio 2003) per il mancato funzionamento dell'ufficio notifiche del luogo di pronuncia della sentenza impugnata (nella specie, ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli) non opera con riguardo alla notificazione del ricorso per Cassazione, presupponendo detta proroga l'assoluta impossibilità per la parte interessata di rispettare il termine di decadenza e questa si verifica soltanto quando la parte deve necessariamente servirsi del personale addetto all'ufficio non funzionante, ma non quando tale notifica può essere effettuata, in via alternativa, anche per mezzo di ufficiale giudiziario addetto a ufficio diverso dalla circoscrizione territoriale ove l'atto deve essere consegnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 18/02/2003
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)