Sez. 3, Sentenza n. 3377 del 21/05/1986 (Rv. 446336 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - DIRITTO TRANSITORIO - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 203 DEL 1982 - INAPPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE PENDENTI - CONDIZIONI EX ART. 53, PRIMO COMMA, DI DETTA LEGGE - GIUDIZIO DI RINVIO - ESTENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - DIRITTO TRANSITORIO - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 203 DEL 1982 - INAPPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE PENDENTI - CONDIZIONI EX ART. 53, PRIMO COMMA, DI DETTA LEGGE - GIUDIZIO DI RINVIO - ESTENSIONE.*
L'inapplicabilità della nuova disciplina sui contratti agrari, di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203, con riguardo alle controversie pendenti, nelle quali, alla data di entrata in vigore di detta legge, sia già intervenuta sentenza d'appello (art. 53 primo comma della legge medesima), resta ferma anche nell'eventuale giudizio di rinvio conseguente alla Cassazione di tale sentenza, in considerazione dei limiti funzionali del suddetto giudizio, che escludono la possibilità di conformarsi a norme inoperanti, pur se già vigenti, in Sede di legittimità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)