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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12120 del 17/05/2018 (Rv. 648358 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - IN GENERE | Cessazione carica amministratore condominio per scadenza del termine o per dimissioni - "Prorogatio" dei poteri fino alla sostituzione - Delibera contraria dell'assemblea condominiale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648358-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - IN GENERE

La "perpetuatio" di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)