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Sez. 3, Sentenza n. 13478 del 13/12/1991 (Rv. 475041 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In genere | Decreto di fissazione dell'udienza di discussione emesso dal giudice di primo grado - Inosservanza del termine delatorio - Nullità - Obblighi del giudice d'appello - Rinnovazione dell'atto nullo e decisione della causa nel merito.
Stato
decisa il 1991-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475041-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In genere

Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice di appello che rilevi la nullità del decreto di fissazione dell'udienza di discussione emesso dal giudice di primo grado per l'inosservanza da parte del medesimo del termine dilatorio, non minore di 30 giorni stabilito dal quinto comma dell'art. 415 cod.proc.civ., deve in applicazione della norma generale dell'art. 162 cod.proc.civ. rinnovare il provvedimento nullo e decidere la causa nel merito, non ricorrendo in detta ipotesi né la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, né alcuna delle altre ipotesi di remissione al giudice di primo grado tassativamente previste dagli artt. 363 e 354 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)