diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1651 del 25/05/1972 (Rv. 358499 - 01)

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA - SPESE - IN GENERE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - SESSIONI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - DELIBERAZIONI IMPORTANTI SPESE - INDICAZIONE DELL'AMMONTARE E DEI MEZZI PER SOSTENERLA - NECESSITA - MANCATA INDICAZIONE - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE - ESISTENZA DELLA INDICAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358499-01

COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA - SPESE - IN GENERE - ORGANI - CONSIGLIO COMUNALE - SESSIONI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - DELIBERAZIONI IMPORTANTI SPESE - INDICAZIONE DELL'AMMONTARE E DEI MEZZI PER SOSTENERLA - NECESSITA - MANCATA INDICAZIONE - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE - ESISTENZA DELLA INDICAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le deliberazioni comunali che importano una spesa debbono indicare l'ammontare prevedibile di essa ed i mezzi per farvi fronte ai sensi dell'art 284 del tu 3 marzo 1934, n 383. La Mancanza, nella deliberazione, della preventiva Determinazione della spesa occorrente per la sua attuazione importa la nullita dell'atto. L'accertamento che la deliberazione contenga la Determinazione della spesa e rimesso al giudice del merito ed il relativo apprezzamento, se giustificato da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, e incensurabile in Sede di legittimita.*

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 284

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)