Sez. 1, Ordinanza n. 1150 del 10/05/1978 Cc. (dep. 10/10/1978) Rv. 140102 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE E PROCEDIMENTO PENALE - ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITA SOCIALE - AUTONOMIA RISPETTO ALLE INDAGINI PENALI - LIMITI.*
MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE E PROCEDIMENTO PENALE - ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITA SOCIALE - AUTONOMIA RISPETTO ALLE INDAGINI PENALI - LIMITI.*
L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, nel senso che, ai fini del giudizio di pericolosita sociale dell'imputato, il giudice puo trarre il proprio convincimento anche da meri sospetti inidonei a giustificare la condanna, non autorizza anche l'utilizzazione di quegli elementi i quali siano contraddetti e smentiti dalle indagini condotte in Sede penale e comunque siano risultati privi di qualsiasi valore probatorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)