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Sez. L, Sentenza n. 6362 del 22/06/1999 (Rv. 527839 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE | Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale determinato da motivo sindacale per ritorsione al ricorso del lavoratore al sindacato per ottenere assistenza o sostegno alle proprie rivendicazioni - Nullità.
Stato
decisa il 1999-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527839-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE

La sussistenza del "motivo sindacale", che, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (come ai sensi dell'art. 15, lett. b), della legge n. 300 del 1970), comporta la nullità del licenziamento determinato in via esclusiva dal motivo predetto, è configurabile anche nel caso in cui il recesso del datore di lavoro sia stato adottato in ritorsione al ricorso del lavoratore al sindacato per ottenerne assistenza e sostegno alle proprie rivendicazioni, rientrando tali compiti fra le funzioni riconosciute ai sindacati e la cui fruizione, da parte dei singoli lavoratori (non obbligati a rivolgere direttamente le proprie rivendicazioni al datore di lavoro), è tutelata, anche sul piano individuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)