Sez. 2, Sentenza n. 717 del 14/03/1974 (Rv. 368566 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE - ORDINANZE DI CANCELLAZIONE - INIMPUGNABILITA - REVOCABILITA - ESCLUSIONE - ELIMINABILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - IN GENERE - ORDINANZE DI CANCELLAZIONE - INIMPUGNABILITA - REVOCABILITA - ESCLUSIONE - ELIMINABILITA - CONDIZIONI.*
Le ordinanze di cancellazione della causa dal ruolo, espressamente dichiarate non impugnabili, come risulta dal combinato disposto degli artt 181, primo comma e 309 cod proc civ, non sono revocabili per la disposizione contenuta nel n 2 dell'art 177 cod proc civ, il quale nega la possibilita della modifica o della revoca, da parte del giudice che le ha pronunciate, delle ordinanze espressamente dichiarate non impugnabili dalla legge. Cio non esclude, peraltro, che le suddette ordinanze, ove siano state emesse nel difetto dei presupposti richiesti dalla legge - e precisamente nell'erroneo presupposto che l'udienza sia stata disertata da entrambe le parti, avendo il giudice accertato che una delle parti non aveva disertato il giudizio - possano, cionondimeno, essere eliminate dal mondo giuridico, stante il difetto dei requisiti essenziali che ne giustificano l'emissione. (nella specie il pretore, constatato che nell'udienza in cui era stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, una delle parti non aveva disertato il giudizio, aveva interlineato il provvedimento).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 181 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)