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Sez. 2, Sentenza n. 730 del 14/03/1973 (Rv. 362944 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PER ERRORE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362944-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PER ERRORE - AMMISSIBILITA.*

La divisione puo essere impugnata, oltre che nell'ipotesi tipiche di violenza o dolo, anche per errore. L'atto di divisione, infatti, non si sottrae al generale principio di annullabilita dei contratti per errore se non nei limiti nei quali tale eccezione si giustifica con la natura dell'istituto e con i particolari rimedi consentiti (divisione suppletiva per i beni trascurati, rescissione per errore sulla stima). *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 763, Cod. Civ. art. 761, Cod. Civ. art. 762, Cod. Civ. art. 1427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)