Sez. L, Sentenza n. 4966 del 20/08/1980 (Rv. 408845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - PREVISIONE DA PARTE DELLA NORMATIVA COLLETTIVA DELLA VICARIETA DELLE MANSIONI PIU IMPORTANTI RISPETTO ALLE MANSIONI PROPRIE NELLA QUALIFICA INFERIORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - PREVISIONE DA PARTE DELLA NORMATIVA COLLETTIVA DELLA VICARIETA DELLE MANSIONI PIU IMPORTANTI RISPETTO ALLE MANSIONI PROPRIE NELLA QUALIFICA INFERIORE - IRRILEVANZA.*
Il diritto del lavoratore, ai sensi del secondo comma dell'art 2103 (nuovo testo) cod civ, alla qualifica corrispondente alle mansioni superiori svolte per piu di tre mesi non e escluso dal fatto che, al momento dell'assunzione, lo svolgimento di tali mansioni sia stato previsto - in conformita alla normativa collettiva - come funzione vicaria aggiungentesi alle mansioni proprie della qualifica inferiore, dovendo la previsione della disposizione collettiva relativa alla vicarieta delle mansioni piu importanti essere intesa come limitata al caso in cui l'Esercizio delle mansioni superiori, in aggiunta a quelle inferiori corrispondenti alla qualifica riconosciuta, abbia carattere eccezionale e non gia normale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)