Sez. L, Sentenza n. 2802 del 28/04/1980 (Rv. 406560 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - IMPUGNAZIONE RELATIVA AL MERITO DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITA DELLA REGOLARITA DELLA INTIMAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - IMPUGNAZIONE RELATIVA AL MERITO DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITA DELLA REGOLARITA DELLA INTIMAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO - DIVIETO.*
Il controllo di legittimita da parte della Corte di Cassazione non puo estendersi a temi di contestazione non dedotti od irritualmente dedotti nel giudizio di merito, ove per essi sia da escludersi la rilevabilita d'ufficio. Pertanto, ove l'impugnazione del licenziamento abbia investito esclusivamente il merito del provvedimento espulsivo, non puo sindacarsi, in Sede di legittimita, la regolarita della sua intimazione, alla stregua delle norme contrattuali in vigore al tempo del licenziamento, avvenuto prima dell'introduzione della nuova regolamentazione della materia attuata con le leggi nn 604 del 1966 e 300 del 1970, trattandosi di materia lasciata alla piena disponibilita delle parti, che non coinvolge il potere-dovere del giudice di accertare di ufficio, in assenza di una specifica domanda, il rispetto delle forme di comunicazione del licenziamento stesso. (Conf 1631/78, mass n 391026, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)