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Sez. L, Sentenza n. 794 del 09/02/1982 (Rv. 418619 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ACQUISIZIONI DEL LAVORATORE COSTITUENTI UN DI PIÙ RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE O DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RINUNZIE RELATIVE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418619-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ACQUISIZIONI DEL LAVORATORE COSTITUENTI UN DI PIÙ RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE O DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RINUNZIE RELATIVE - VALIDITÀ.*

Il diritto del lavoratore alla retribuzione è tutelato dagli artt. 36 cost. E 2113 cod. civ. solo nei limiti, rispettivamente, della corrispondenza della retribuzione all'entità della controprestazione ed alle esigenze di vita libera e dignitosa del lavoratore e dei suoi familiari e dell'esclusione del potere di rinunzia del lavoratore stesso ai "diritti derivanti (e non semplicemente fatti salvi) da Disposizioni inderogabili della legge o dei contratti e accordi collettivi", sicché sono valide le rinunzie riflettenti acquisizioni del prestatore d'opera nei confronti del datore di lavoro, che costituiscano un di più (espressamente fatto salvo dall'art. 2077 cod. civ.) rispetto al trattamento previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. (V 2320/81, mass n 413058).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)