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Sez. 1, Sentenza n. 5550 del 13/09/1983 (Rv. 430494 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - ESENZIONI E RIDUZIONI - IN GENERE - SOCIETÀ COSTITUITE NELL'ITALIA MERIDIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE - ESENZIONE DECENNALE EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 717/1965 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430494-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - ESENZIONI E RIDUZIONI - IN GENERE - SOCIETÀ COSTITUITE NELL'ITALIA MERIDIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE - ESENZIONE DECENNALE EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 717/1965 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'esenzione decennale dall'imposta sulle società, prevista dallo art. 14 della legge 26 giugno 1965 n. 717 a favore delle società che si costituiscono nei territori dell'Italia meridionale per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, richiede come condizioni necessarie e sufficienti per la sua applicazione soltanto la Costituzione di una società nei territori indicati e lo scopo sociale consistente nella realizzazione di nuove iniziative produttive nei detti territori, mentre né l'attuazione dello scopo sociale costituisce presupposto per la concessione del beneficio, né la mancata attuazione di esso nel termine decennale funge da condizione risolutiva del beneficio stesso, che per contro cessa di operare allo spirare del decennio indipendentemente da meccanismi decadenziali. (Conf 2840/82, mass n 420718).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1965 num. 717 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)