Sez. 6, Sentenza n. 52918 del 19/10/2016 Cc. (dep. 14/12/2016) Rv. 268620 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Sequestro preventivo d'urgenza a scopo di confisca - Impugnabilità mediante istanza di revoca al P.M. ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il sequestro preventivo d'urgenza a scopo di confisca eseguito dall'Autorità della Svizzera a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria formulata in tal senso dal P.M., è impugnabile mediante istanza di revoca ai sensi dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. al fine di contestare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione o il mantenimento della misura, rimedio non precluso dalla mancata attivazione dei mezzi di impugnazione esperibili secondo le regole stabilite dall'ordinamento dello Stato richiesto dell'assistenza, nè dalla mancata proposizione del riesame innanzi al giudice nazionale. (Fattispecie relativa al provvedimento di "blocco del conto/sequestro", misura coercitiva, prevista dall'art. 64 della legge federale elvetica sull'assistenza giudiziaria - AIMP, disposto in esecuzione di rogatoria con richiesta di urgente sequestro a scopo di confisca su somme di denaro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)