Sez. L, Sentenza n. 3752 del 11/04/1998 (Rv. 514455 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Nesso di derivazione eziologica tra attività lavorativa e sinistro - Necessità - Prova relativa - Onere a carico del richiedente la prestazione previdenziale - Fattispecie di esclusione della indennizzabilità della morte di guardiano d'azienda attinto da colpi di arma da fuoco al termine dell'attività lavorativa.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il diritto alle prestazioni di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 non consegue alla semplice circostanza che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito - la cui prova incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale -, che tra l'attività lavorativa e il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica e non soltanto un rapporto di mera coincidenza cronologica e topografica o un semplice collegamento marginale, posto che l'evento deve dipendere dal rischio inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni e, in ogni caso, astrattamente connesso all'esecuzione di questo e alle relative finalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al guardiano di un'azienda che era stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre, al termine dell'attività lavorativa, era intento a chiudere il magazzino dell'azienda).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)