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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12531 del 10/05/2023 (Rv. 667779 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Domanda di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidazione da quantificare a mezzo c.t.u. - Spese processuali - Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667779-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

In caso di domanda di risarcimento danni con richiesta di quantificazione a mezzo c.t.u., deve escludersi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa possa considerarsi indeterminabile, giacché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria.

Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)