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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1978 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (78/659/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che la protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque dolci idonee alla vita dei pesci;

considerando che dal punto di vista ecologico ed economico è necessario salvaguardare il patrimonio ittico dalle conseguenze nefaste dello scarico nelle acque di sostanze inquinanti, come ad esempio la diminuzione del numero degli individui appartenenti a certe specie e a volte anche l'estinzione di alcune di esse;

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 19733 e del 19774 prevedono che vengano fissati in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e che vengano definiti, in particolare, i parametri valevoli per la qualità delle acque, ivi comprese le acque dolci idonee alla vita dei pesci;

considerando che la disparità delle disposizioni in vigore o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci può creare una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che è necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione comunitaria per raggiungere, con una più ampia regolamentazione, uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che è opportuno prevedere a tal fine alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione specifici all'uopo richiesti, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che per raggiungere gli obiettivi della direttiva gli Stati membri dovranno designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri; che le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro cinque anni dalla designazione;

considerando che è necessario disporre che le acque dolci idonee alla vita dei pesci siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei corrispondenti parametri anche se una certa percentuale dei campioni prelevati non dovesse rispettare i limiti precisati nell'allegato;

considerando che per assicurare il controllo della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci è necessario procedere a prelievi minimi di campioni ed alla misurazione dei parametri indicati nell'allegato; che tali prelievi potranno essere ridotti o soppressi in funzione della qualità delle acque;

considerando che determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri e che è di conseguenza necessario prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva;

considerando che il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1978. Per il Consiglio Il Presidente M. LAHNSTEIN >PIC FILE= "T0013346"> >PIC FILE= "T0013347"> >PIC FILE= "T0013348"> >PIC FILE= "T0013349"> >PIC FILE= "T0013350"> ALLEGATO II INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO ZINCO TOTALE E IL RAME DISCIOLTO Zinco totale (Vedi allegato I, n. 13, colonna «Osservazioni») Concentrazioni di zinco (mg/l Zn) per diversi valori di durezza dell'acqua, compresi fra 10 e 500 mg/l CaCO3: >PIC FILE= "T0013351"> Rame disciolto (Vedi allegato I, n. 14, colonna «Osservazioni») Concentrazioni di rame disciolto (mg/l Cu) per diversi valori di durezza dell'acqua, compresi fra 10 e 300 mg/l CaCO3: >PIC FILE= "T0013352">