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Sez. 2 - , Ordinanza n. 29227 del 12/11/2019 (Rv. 656184 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Costruzioni civili che adottano strutture in cemento armato - Competenza professionale dei geometri - Esclusione - Conseguenze - Innovazione ex d.lgs. n. 212 del 2010 - Portata.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656184-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI

Il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato stipulato da un geometra anteriormente all'abrogazione - ad opera del d.lgs. n. 212 del 2010 - del r.d. n. 2229 del 1939, è nullo per contrarietà a norme imperative, atteso che la menzionata abrogazione, comportando l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/12/2010 num. 212, Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)