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Sez. 2, Sentenza n. 5179 del 06/04/2001 (Rv. 545714 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE | Cumulo di domande - Spostamento di competenza del giudice adito - Limiti - Fattispecie relativa alla competenza del giudice di pace.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545714-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE

Il principio del cumulo delle domande ex art. 10 cod.proc.civ. determina uno spostamento della competenza del giudice adito al giudice superiore ove l'attore non dichiari di voler contenere l'intero "petitum" nei limiti della competenza dello stesso (nella specie, l'attore aveva adito il giudice di pace con una domanda valutata in L. 5.000.000, oltre gli interessi e la rivalutazione "dal dovuto al saldo", con la precisazione del contenimento della domanda entro i limiti della competenza dello stesso; la S.C., nell'enunciare il principio sopra citato, ha interpretato la sopraevidenziata espressione nel senso che le voci accessorie dovessero decorrere dal tempo successivo alla proposizione della domanda, con la conseguenza che le stesse non dovessero sommarsi con la sorte capitale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)