Sez. 4, Sentenza n. 3023 del 23/05/2000 Cc. (dep. 12/06/2000) Rv. 216609 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Applicazione della pena su richiesta - Conversione della pena detentiva in pecuniaria - Criterio di ragguaglio - Erroneità - Correzione errore materiale - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO
Può essere rettificata dalla Corte di Cassazione con la procedura di correzione degli errori materiali la sentenza di patteggiamento che, nel convertire la pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente, abbia effettuato il ragguaglio erroneamente computando la somma di lire venticinquemila giornaliere anziché quella di lire settantacinquemila come disposto dall'art. 135 cod. pen. a seguito della modifica apportata dalla legge 5 ottobre 1993, n.402.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 05/10/1993 num. 402 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)