Sez. 5, Sentenza n. 7105 del 14/12/2015 Ud. (dep. 23/02/2016) Rv. 266728 - 01
SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI | Sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Dichiarazione della falsità di atti - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.
SENTENZA - FALSITÀ IN DOCUMENTI
La falsità di un atto può essere dichiarata, ex art. 537 cod. proc. pen., anche con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il richiamo al predetto art. 537, contenuto nell'art. 425 cod. proc. pen., rende evidente che l'accertamento non deve necessariamente passare per la fase dibattimentale, né essere necessariamente preceduto da una sentenza di condanna).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)