Sez. 5 - , Ordinanza n. 1322 del 19/01/2018 (Rv. 646918 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Decisione in primo grado di inammissibilità della domanda - Impugnazione - Domande di merito non esaminate perché ritenute assorbite - Riproposizione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE
In tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d'appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l'esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che, in tema di processo tributario, il rinvio al ricorso introduttivo contenuto nell'appello è sufficiente ad investire il giudice del gravame della domanda di annullamento dell'atto impositivo, senza che sia necessaria la riproposizione anche dei motivi di censura, essendo potere-dovere del giudice enucleare, nell'ambito del ricorso originario, il contenuto ancora attuale e quello assorbito dalla precedente dichiarazione di inammissibilità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)