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Sez. 2, Sentenza n. 4756 del 31/10/1989 Ud. (dep. 03/04/1990) Rv. 183913 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - TITOLARITÀ - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183913-01

AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - TITOLARITÀ - INDIVIDUAZIONE.*

La titolarità del diritto di querela in una persona giuridica non compete al Presidente, che ha funzioni di rappresentanza ed esplica prevalentemente compiti di carattere ordinatorio, ma spetta al consiglio di amministrazione, che è l'organo del potere di formare la volontà della persona giuridica, ovvero, in virtù di una specifica norma statutaria, ad uno dei suoi membri appositamente delegato. Di conseguenza, in difetto di delega che autorizzi permanentemente il Presidente od altro soggetto sociale ad esercitare da solo tale potere, l'organo deliberante è l'unico legittimato a conferire direttamente ad un procuratore speciale l'incarico di presentare la querela ovvero di autorizzare in tale senso il legale rappresentante. (fattispecie in cui è stato ritenuto che relativamente all'INPS il diritto di querela spetta al consiglio di amministrazione e non al Presidente). (Conf mass n 165493; sez. V, 18 febbraio 1986, conti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)