Sez. L, Sentenza n. 567 del 30/01/1989 (Rv. 461665 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E MODIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - REGIME GIURIDICO INTRODOTTO DALLO STATUTO DEI LAVORATORI MODIFICATIVO DELL'ART. 2103 COD. CIV. - ASSEGNAZIONE DI MANSIONI SUPERIORI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E MODIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - REGIME GIURIDICO INTRODOTTO DALLO STATUTO DEI LAVORATORI MODIFICATIVO DELL'ART. 2103 COD. CIV. - ASSEGNAZIONE DI MANSIONI SUPERIORI - CONDIZIONI.*
Con riguardo all'assegnazione di mansioni superiori, mentre la nuova normativa - entrata in vigore l'11 giugno 1970 - prevista dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori, che ha così modificato l'art. 2103 cod. civ., contempla il diritto del lavoratore alla qualifica superiore dopo il protrarsi dell'assegnazione medesima per tre mesi o per il periodo di tempo minore eventualmente previsto dal contratto collettivo applicabile, invece l'art. 2103 nel previgente testo originario non sanciva tale diritto, ma prevedeva unicamente il diritto del lavoratore alla maggiore retribuzione per il periodo di effettivo Esercizio delle mansioni superiori. Pertanto per il periodo di tempo anteriore alla data suddetta l'assegnazione a mansioni superiori - ancorché protrattasi oltre tale data - non può comportare l'automatica attribuzione della qualifica superiore che può essere riconosciuta soltanto con riguardo al periodo ricadente nella vigenza dell'art. 13 cit. (V 8479/87, mass n 456010; (V 2521/87, mass n 451670).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)