diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 770 del 23/01/1995 (Rv. 489872 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Domanda concernente differenze salariali pretese in base ad un contratto collettivo - Estensione all'integrazione della retribuzione ex art. 36 cost. - Presunzione - Riferimento alle tabelle retributive del contratto collettivo ritenuto inapplicabile - Ammissibilità in funzione di parametro.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489872-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI

La domanda del lavoratore, avente ad oggetto differenze salariali pretese in base ad un contratto collettivo, deve presumersi diretta ad ottenere un'integrazione della retribuzione anche ai sensi dell'art. 36 Cost., sicché il giudice di merito che reputi inoperante, come tale, la disciplina collettiva invocata - non direttamente applicabile al rapporto di lavoro "de quo" - è tenuto a verificare se spetti al lavoratore l'adeguamento salariale con riferimento ai criteri posti dalla norma costituzionale, utilizzando a tale fine le tabelle retributive del contratto collettivo in funzione di mero parametro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)