Sez. 3, Sentenza n. 519 del 04/03/1967 (Rv. 326464 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - FATTO ILLECITO DEL FIGLIO - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - FATTO ILLECITO DEL FIGLIO - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
La prova di non aver potuto impedire il fatto illecito del figlio - la quale norma dell'art 2048, comma terzo cod civ, libera i genitori dalla responsabilita conseguente a tale fatto - si traduce nella dimostrazione di avere impartito al figlio l'educazione e l'istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali e di avere, altresi, vigilato sulla sua condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini e al carattere del soggetto, tenendo presente la correlazione esistente tra educazione e vigilanza, nel senso che, se l'educazione e stata sufficiente, l'Obbligo di vigilanza si attenua, qualora il minore non riveli una particolare pericolosita. (Cfr 1716'63; 2125'62; 1882'62; 3557'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)