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Sez. U, Ordinanza n. 21024 del 21/06/2026 (Rv. 678589-02)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE | Contributo di sbarco - Natura tributaria - Compagnia di navigazione - Responsabile d'imposta - Conseguenze sulla giurisdizione – Giurisdizione tributaria – Sussistenza. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - In genere. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678589-02

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE

Il contributo di sbarco, previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 33, comma 1, della l. n. 221 del 2015, ha natura tributaria, trattandosi di contributo integrativo che i Comuni con sede giuridica nelle isole minori possono istituire in alternativa all'imposta di soggiorno, sicché rientra nella giurisdizione del giudice tributario, e non di quello contabile, la controversia avente ad oggetto il suo mancato versamento da parte delle compagnie di navigazione esercenti servizio di trasporto di persone a fini commerciali, la cui obbligazione, quali responsabili d'imposta, partecipa della stessa natura dell'obbligo che fa carico al passeggero, soggetto passivo dell'imposta.

Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4, Decreto Legge 19/05/2000 num. 34 CORTE COST., Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 4 com. 3, Legge 28/12/2015 num. 221 art. 33 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)