Sez. L, Sentenza n. 2190 del 28/03/1983 (Rv. 427044 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NOZIONE DI SILICOSI EX ART. 142 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI DEL GIUDICE DI MERITO - NECESSITÀ - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI E LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - NOZIONE DI SILICOSI EX ART. 142 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI DEL GIUDICE DI MERITO - NECESSITÀ - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI E LIMITI.*
Nello stabilire che "per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare, complicata o no da tubercolosi polmonare, che, provocata da inalazioni di polvere di ossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio e, all'esame radiologico, con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi confluenti o non", l'art. 142 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non ha inteso porre una presunzione legale o un criterio automatico per cui debba sempre ritenersi l'esistenza della tecnopatia ogni qual volta risultino la esposizione al rischio silicogeno ed il quadro sintomatico previsto dalla norma stessa, ma ha posto soltanto criteri indicativi ed esemplificativi che rendano più agevole il giudizio. Conseguentemente il giudice non può prescindere dai necessari accertamenti circa l'effettiva esistenza della malattia, causata dallo assorbimento di sostanze nocive, e le sue valutazioni sfuggono al Sindacato di legittimità soltanto quando la motivazione sia informata ad esatti criteri giuridici e dia compiuta ragione della decisione adottata in forza di considerazioni medico-legali esenti da vizi logici. (Conf 2986/82, mass n 420895; (Conf 4599/79, mass n 401113; (Conf 4021/77, mass n 387699).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)