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Sez. 2, Sentenza n. 17868 del 24/11/2003 (Rv. 568406 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - APPOGGIO | Edificio condominiale - Muro perimetrale - Costruzione realizzata da un condominio su suolo attiguo di sua esclusiva proprietà - Appoggio al muro comune - Consenso di tutti i condomini - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568406-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - APPOGGIO

Il muro perimetrale di un edificio condominiale può essere utilizzato dal singolo condominio per il migliore godimento della parte di edificio di sua proprietà esclusiva, ma non può essere invece utilizzato, senza il consenso di tutti i condomini, per l'utilità di un altro immobile di sua esclusiva proprietà, in quanto ciò implica la costituzione di una servitù in favore di un bene estraneo al condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità del consenso di tutti i condomini per la edificazione da parte di uno di essi di una tettoia di copertura di un'area di esclusiva proprietà di quest'ultimo, realizzata mediante il suo inserimento nel muro perimetrale comune, che aveva assunto la funzione di quarta parete del nuovo vano).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 884, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)