Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Testo in vigore al
Art. 88
1. Se il costo di un alloggio di cooperativa, quale risulta dal collaudo, superi la somma di L. 200.000 e l'eccedenza derivi, a giudizio della Commissione di vigilanza, da un numero di ambienti non giustificato dalla composizione della famiglia ovvero da spese di rifinimento o d'altra natura superflue od eccessive, la quota di ammortamento riferentesi alla eccedenza di somma e' determinata con esclusione del correlativo contributo erariale. Il limite di L. 200.000 e' elevato a L. 250.000 per gli alloggi costruiti nel comune di Roma.
2. Con norme da approvarsi o da modificarsi eventualmente mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i criteri sui quali la Commissione di vigilanza deve fondare la sua decisione circa l'ammontare delle eccedenze sui limiti sovraindicati per le quali puo' essere conservato il contributo erariale.
3. Il giudizio della Commissione di vigilanza e' insindacabile.
Titolo VI. Norme speciali riflettenti i soci e gli alloggi delle cooperative mutuatarie della cassa depositi e prestiti o fruenti del solo contributo erariale. Diritto di abitazione nelle cooperative a proprieta' indivisa anche se non fruenti di contributo.
Capo 1°. Cariche sociali - Cooperative a proprieta' indivisa e individuale. Requisiti per l'ammissione a socio e ad aspirante socio - Attribuzione degli alloggi.
Art. 89
1. I soci di cooperative edilizie a contributo erariale, non prenotatari od assegnatari di alloggi, non possono essere eletti alle cariche sociali in numero maggiore di due.
Art. 90
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 GENNAIO 1959, N. 2
Art. 91
1. Delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:
a) i dipendenti delle due Camere del Parlamento e della Corte Costituzionale;
b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato;
c) il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonche' il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
d) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;
e) il personale di ruolo in servizio ed in pensione delle Ferrovie dello Stato;
f) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione.
g) i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione.26
Art. 92
1. Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato devono essere costituite esclusivamente fra il personale di ruolo in servizio o in pensione delle ferrovie medesime. E' consentita peraltro, previa autorizzazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'ammissione nelle citate cooperative anche di persone appartenenti alle altre categorie enumerate nell'art. 91.
2. Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e trasferito nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato in conseguenza della soppressione dell'Ufficio legale della medesima Amministrazione, conserva, in quanto in possesso dei voluti requisiti, il diritto all'assegnazione di alloggi nelle cooperative ferroviarie dello quali era gia' socio all'atto del trasferimento.
Art. 93
1. I consigli di amministrazione in sede di iscrizione a socio debbono, a parita' di condizione, preferire i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.
Art. 94
1. I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare l'elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere, all'atto della loro iscrizione, i requisiti necessari per l'ammissione a socio.
2. L'elenco deve indicare per ciascuno iscritto;
a) la data della domanda;
b) la data del deliberato d'iscrizione da parte del Consiglio di amministrazione;
c) la data in cui avviene la pubblicazione nell'elenco.
3. Tale elenco deve essere tenuto aggiornato anche in rapporto a successive iscrizioni e restare permanentemente affisso nella sede sociale, talche' chiunque vi abbia interesse possa prenderne cognizione.
4. Contro i deliberati dei consigli di amministrazione di cui alla lettera b), e' ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, entro giorni trenta dalla data, di loro pubblicazione.
Capo 2°. Prenotazione ed assegnazione degli alloggi; modalita' e divieti. Diritti dei soci prenotatari passati ad altre Amministrazioni non statali - Compilazione e pubblicazione dell'elenco dei soci e della consegna degli alloggi - Provvedimenti per riduzione numerica di ambienti.
Art. 95
1. I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative , oltre quelli prescritti dall'articolo 31 sono:
a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;
b) la residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove e' localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione.
2. Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97, per i quali e' sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.
3. Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.
4. Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa ed a quella della prenotazione.
Art. 96
1. I consigli di amministrazione debbono procedere alla prenotazione degli alloggi tenendo presente che sono consentite prenotazioni in piu' cooperative. In tal caso, pero', il socio ha l'obbligo di dichiarare per iscritto a ciascuna delle cooperative presso cui e' prenotato, tutte le sue prenotazioni. La mancata dichiarazione importa di diritto la decadenza dalle prenotazioni successive alla prima, non denunciate.
Art. 97
1. Il requisito della lettera b) dell'art. 95 non e' richiesto:
a) per i membri delle due Camere del Parlamento;
b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d'appello ...;
c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
d) per il personale indicato nell'art. 91, lettera b), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati.
Art. 98
1. I consigli di amministrazione, non appena, gli alloggi siano ritenuti abitabili, procedono all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e da un rappresentante della cooperativa all'uopo delegato, contenente, per ciascuno alloggio, la precisa specificazione, ubicazione e consistenza di esso nonche' dei relativi accessori ed annessi. La consegna perfezionata nel modo suddetto conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge.
2. I consigli di amministrazione, redatto il verbale di consegna dell'alloggio, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente, con lettera raccomandata, le altre cooperative presso cui il socio risulta essere prenotatosi per l'annullamento di tutte le relative prenotazioni.
3. E' fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, salvo suo ricorso entro detto termine alla Commissione di vigilanza.
4. Ciascun socio non puo' comunque divenire assegnatario che di un solo alloggio, salvo il caso di successione di cui all'art. 116;
Art. 99
1. Conservano il diritto all'assegnazione dell'alloggio gli impiegati civili e militari i quali, dopo aver conseguito valida prenotazione, siano passati, in virtu' di speciali disposizioni legislative o regolamentari, alla dipendenza di enti autonomi, enti parasta-statali, amministrazioni comunali e provinciali e societa' concessionarie di pubblici servizi, purche' all'atto dell'assegnazione siano in possesso degli altri requisiti.
Art. 100
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1949, N. 408
Art. 101
1. I consigli di amministrazione hanno l'obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinche' chiunque v'abbia interesse possa prenderne cognizione, l'elenco dei soci inscritti con le seguenti indicazioni:
a) della rispettiva data d'iscrizione;
b) della data del verbale di consegna, a ciascuno di essi, dell'alloggio non appena la consegna sia avvenuta;
c) della data del verbale di consegna degli accessori ed annessi di cui all'art. 98 ove la consegna dei medesimi avvenga in tempo diverso;
d) delle date sotto le quali sono avvenute le pubblicazioni dei verbali di cui alle precedenti lettere b) e c).
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascuna consegna, qualunque ricorso e' inammissibile.
Art. 102
1. Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie e comunque fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, puo' il Ministro pei lavori pubblici, con provvedimento non soggetto ad alcun ricorso od azione, disporre la riduzione ad un numero minore di ambienti, degli apppartamenti assegnati o da assegnare.
Nell'esercizio di tale facolta' si deve tener conto soltanto delle condizioni nelle quali l'assegnatario versava al momento dell'assegnazione, prescindendo da modificazioni successive.
2. La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento e' a carico del socio che beneficiera' della nuova distribuzione.
3. Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile, anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli art. 741 e seguenti del Codice stesso.
Capo 3°. Perdita della qualita' di socio - Decadenza dalla prenotazione, assegnazione e dal contributo - Alloggi disponibili; opzione ed obblighi correlativi.
Art. 103
1. I consigli di amministrazione possono deliberare la radiazione di quei soci semplicemente inscritti od anche prenotatari di alloggio i quali, sebbene diffidati a pagare entro termine perentorio, abbiano omesso di versare le quote per spese generali afferenti ad almeno tre mensilita'.
2. Avverso il provvedimento di radiazione e' ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza non oltre giorni trenta dalla comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata.
3. Il Ministro pei lavori pubblici, su richiesta dell'ente mutuante, puo', previa diffida portante termine perentorio non inferiore ad un mese, pronunciare con suo decreto la decadenza dal diritto all'alloggio di quei soci assegnatari i quali si siano resi morosi per almeno due mensilita' consecutive nel pagamento delle rate di ammortamento ovvero dei relativi accessori.
4. La stessa facolta', previa diffida di cui al precedente comma, compete fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, al Ministro pei lavori pubblici, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione, nella ipotesi che soci assegnatari non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dalla cooperativa, al pagamento di passivita' sociali riconosciute dal Ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati oppure al versamento di almeno due mensilita' consecutive per spese generali.
5. Il provvedimento di cui ai precedenti commi 3° e 4° non e' soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.
6. Analoghe facolta' competono al Ministro per le comunicazioni quando trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Art. 104
1. Decadono dall'assegnazione quei soci i quali, prima del contratto di mutuo edilizio individuale, siano stati esonerati in base ai Regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, a meno che l'Amministrazione che dispose l'esonero non dia, a suo giudizio insindacabile, il consenso alla conservazione del diritto all'alloggio.
2. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro competente, ha facolta' di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti col concorso o con il contributo dello Stato, a carico di coloro che siano stati destituiti con perdita del diritto a pensione.
3. Per le cooperative fra ferrovieri provvede il Ministro per le comunicazioni.
4. Tali provvedimenti sono insindacabili; non sono soggetti ad alcun ricorso od azione, hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e si puo' ad essi dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 o 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.
Art. 105
1. Il Ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci abbiano compiuto o tentato di compiere speculazione sugli alloggi sociali, puo', fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, e, previa contestazione dell'addebito, decretare la decadenza dalla prenotazione o dall'assegnazione.
2. Il provvedimento ministeriale non e' soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisco titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.
3. Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.
Art. 106
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 16 NOVEMBRE 1944, N. 425
Art. 107
1. Salvo le responsabilita' derivanti dalle vigenti disposizioni, il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissiono di vigilanza e fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, puo' escludere dal beneficio del contributo erariale quei sindaci ed amministratori:
a) che abbiano procurato per se stessi o per parenti ed affinsino al 4° grado, prenotazioni od assegnazioni illegittime;
b) che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale;
c) che, pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori, negli alloggi loro assegnati o nei rispettivi fabbricati ed a carico totale o parziale del mutuo, lavori o forniture non approvate.
2. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, ha facolta' di disporre che il socio escluso dal beneficio del contributo presti, nelle forme o nei termini da stabilirsi dai Ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'istituto mutuante ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo.
3. Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, decretera' senz'altro la decadenza dall'assegnazione a carico del socio ed ordinera' il conseguente rilascio dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66.
4. Le norme del presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.
Art. 108
1. Nel caso di alloggi che si rendano disponibili prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale per decadenza, rinuncia od altre cause, il consiglio di amministrazione deve interpellare, uno dopo l'altro, per l'esercizio del diritto di opzione tutti i soci a partire da quello graduato immediatamente dopo i titolare dell'alloggio vacante.
2. Comunque non potra' addivenirsi a prenotazione od assegnazione di alloggi resisi disponibili a favore di aspiranti soci se non dopo aver interpellato i soci iscritti non prenotatari od assegnatari, ma in possesso dei requisiti di legge.