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Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-02)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Individuazione.
Stato
decisa il 2024-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672481-02

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

In materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilità in senso meramente oggettivo.

Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)