Sez. 1, Ordinanza n. 25888 del 29/09/2024 (Rv. 672481-02)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Individuazione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
In materia di pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità della banca negoziatrice nell'identificazione del prenditore, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., non configurandosi detta responsabilità in senso meramente oggettivo.
Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)