Sez. 5, Sentenza n. 5660 del 10/03/1994 Ud. (dep. 16/05/1994) Rv. 198861 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri | Atti interni della pubblica amministrazione - Rilevanza penale - Soppressione, da parte di un agente di custodia, di una nota riservata del direttore della casa circondariale - Sussistenza del reato - Ragioni.
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Ai fini del delitto di falso sono atti pubblici anche quelli c.d. interni della pubblica amministrazione. Risponde, pertanto, del delitto di cui agli art. 490 e 476 cod. pen. l'agente di custodia che sopprima un "nota riservata" redatta al direttore della Casa Circondariale, nella quale si dà atto dei disservizi riscontrati nella gestione dell'istituto e si documentano fatti e circostanze direttamente percepiti dall'autore, quali l'esistenza di autorizzazioni ministeriali per colloqui straordinari tra un detenuto ed esponenti politici e funzionari dei servizi di sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)