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Sez. 2, Sentenza n. 5295 del 08/10/1981 (Rv. 416047 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - AD OPERA DEL GIUDICE - MOMENTO RILEVANTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416047-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - AD OPERA DEL GIUDICE - MOMENTO RILEVANTE - CONSEGUENZE.*

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 1068 cod. civ., il trasferimento della servitù su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi consenta in guisa da assicurare che l'Esercizio della servitù riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante, si verifica solo per effetto della sentenza costitutiva che viene pronunciata a conclusione del giudizio. È, pertanto, legittimo il trasferimento della servitù operato su un fondo acquistato dal terzo che vi consente dopo l'inizio della controversia, ma prima della relativa pronuncia, trattandosi di condizione dell'Azione che deve sussistere al momento della decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)