Sez. 2, Sentenza n. 5295 del 08/10/1981 (Rv. 416047 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - AD OPERA DEL GIUDICE - MOMENTO RILEVANTE - CONSEGUENZE.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO - AD OPERA DEL GIUDICE - MOMENTO RILEVANTE - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 1068 cod. civ., il trasferimento della servitù su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi consenta in guisa da assicurare che l'Esercizio della servitù riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante, si verifica solo per effetto della sentenza costitutiva che viene pronunciata a conclusione del giudizio. È, pertanto, legittimo il trasferimento della servitù operato su un fondo acquistato dal terzo che vi consente dopo l'inizio della controversia, ma prima della relativa pronuncia, trattandosi di condizione dell'Azione che deve sussistere al momento della decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)