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Sez. 1, Sentenza n. 39 del 04/01/1991 (Rv. 470367 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1991-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470367-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

In materia di assegno di divorzio, a seguito delle modificazioni apportate dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74 all'art. 5, comma quarto, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, l'attribuzione dell'assegno - che è di natura eminentemente assistenziale - è indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso. A tal fine l'adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente (comprensivi sia dei redditi che dei cespiti patrimoniali che non producono redditi) va valutata con riferimento al tenore di vita cui il soggetto possa aspirare in relazione a quello goduto nella persistenza del vincolo matrimoniale. Conf 7211/9 m. 468208, sulla prima parte

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)